Manutenzione di torri faro: le normative
Tutte le leggi, decreti, regolamenti e normative che regolano gli impianti in genere (quindi anche le torri faro per illuminazione) sono concordi nell’evidenziare la necessità di monitorare nel tempo l’impianto per garantirne il corretto funzionamento in sicurezza e limitare, ancor meglio eliminare, criticità che potrebbero generare danni a cose e/o persone.
Il monitoraggio nel tempo degli impianti avviene mediante la programmazione di verifiche e controlli in funzione:
- Di quanto dichiarato dal produttore nel manuale di uso e manutenzione;
- Dello stato conservativo dell’impianto.
In sostanza ogni impianto dovrebbe avere un adeguato piano temporale di controlli e verifiche.
È fondamentale evidenziare una parte importante delle verifiche e controlli sopra richiamate: LE VERIFICHE E CONTROLLI STRUTTURALI.
Queste indagini riguardano espressamente la parte strutturale, quindi portante dell’impianto.
Oggettivamente un impianto che presenta una struttura portante critica o deficitaria sotto alcuni aspetti è un impianto non sicuro, nonostante il sistema elettrico e/o meccanico possa essere funzionale.
Un piano di verifiche dovrebbe comprendere indagini strutturali e indagini impiantistiche, considerando che un’anomalia sulla parte strutturale può pregiudicare la stabilità dell’impianto mentre un’anomalia impiantistica probabilmente può portare ad un blocco dell’impianto senza pregiudicarne la stabilità.
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Responsabilità di amministratori di Enti Pubblici e Società Private
La normativa vigente prevede che la responsabilità civile e penale di sinistro o danno causato da un difetto di manutenzione delle strade e dei suoi accessori (tra i quali sono assimilabili gli impianti di illuminazione a torre faro a piattaforma fissa e a corona mobile) venga imputata alla Persona o all’Ente proprietario degli stessi.
La normativa civile (artt. 2050-2051-2053 del CC.) formula diverse ipotesi nel caso di eventi dannosi cagionati da attività pericolosa (quale l’uso di energia elettrica), cedimenti o crolli di strutture incorporate al suolo, anche in via transitoria, e mancata osservanza del dovere di custodia. In caso di sinistro è necessario dar prova di aver organizzato l’attività con tutte le precauzioni idonee, allo stato dell’arte, ad evitare l’evento dannoso.
Secondo la normativa penale, si possono distinguere due tipi di problematiche, relative alla prevenzione degli infortuni e alla conservazione degli impianti. In particolare quest’ultima prevede che il proprietario degli impianti di illuminazione con torri faro a piattaforma fissa e a corona mobile, debba adottare tutte le misure a sua disposizione per mantenere gli impianti in buono stato conservativo, effettuando una manutenzione periodica che gli consenta di dimostrare di avere eseguito con diligenza la sua opera di controllo e vigilanza su impianti di sua proprietà, poiché in caso di sinistro causato da mancata o cattiva manutenzione degli stessi, egli potrà essere ritenuto penalmente responsabile ai sensi e per gli effetti degli artt. 589 e 590 C.P.
Inoltre, gli impianti di torri faro a corona mobile sono assoggettati, in quanto dotati di meccanismi di leveraggio per la movimentazione della corona, alla Direttiva Macchine (D.P.R. n. 459/96) che prevede la marcatura di conformità CE per tali impianti, prevedendo il divieto di utilizzo qualora, anche in presenza di dichiarazione di conformità, venga riscontrata l’esistenza di rischio.
Per la realizzazione delle verifiche/controlli strutturali avvalersi del servizio di un’azienda in possesso delle competenze tecniche e certificazioni necessarie ha, per il proprietario, un duplice vantaggio: riduce i rischi potenzialmente generati da un insufficiente o assente controllo delle strutture e rende possibile dimostrare, in caso di danno, di aver approntato tutte le misure possibili finalizzate ad evitare eventuali sinistri.
Tutte le leggi in materia mirano a garantire una messa in sicurezza ed il mantenimento in sicurezza dell’impianto, per limitare al massimo ed eliminare qualsiasi potenziale criticità che possa pregiudicare il corretto funzionamento dell’impianto.
Normative di riferimento per le torri faro
DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81
Art. 64 D. lgs 81/08 (Obblighi del datore di lavoro):
“i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori”
Art. 71 D. lgs 81/08 (Obblighi del datore di lavoro):
“Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza….”
“Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
- ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
- ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;
- c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.”
“I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.”
Il Decreto Legislativo 81/2008 evidenzia la necessità di una regolare manutenzione dell’impianto finalizzato anche al mantenimento di un buono stato di conservazione e efficienza ai fini della sicurezza.
DECRETO MINISTERIALE 17/01/2018 «Norme Tecniche per le Costruzioni»
C8.2. CRITERI GENERALI
“Nel caso di interventi che non prevedano modifiche strutturali (impiantistici, di distribuzione degli spazi, etc.) il progettista deve valutare la loro possibile interazione con gli SLU ed SLE della struttura o di parte di essa.”
C8.3. VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA
“La valutazione della sicurezza di una struttura esistente è un procedimento quantitativo, volto a determinare l’entità delle azioni che la struttura è in grado di sostenere con il livello di sicurezza minimo richiesto dalla presente normativa.”
“La valutazione della sicurezza, argomentata con apposita relazione, deve permettere di stabilire se:
– l’uso della costruzione possa continuare senza interventi;
– l’uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell’uso);
– sia necessario aumentare la sicurezza strutturale, mediante interventi.”
“La valutazione della sicurezza deve effettuarsi quando ricorra anche una sola delle seguenti situazioni:
– riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta a: significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, deformazioni significative conseguenti anche a problemi in fondazione;
– danneggiamenti prodotti da azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), da azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni)o da situazioni di funzionamento ed uso anomali;
– cambio della destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o passaggio ad una classe d’uso superiore;
– esecuzione di interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità e/o ne modifichino la rigidezza;”
C8.5. DEFINIZIONE DEL MODELLO DI RIFERIMENTO PER LE ANALISI
C8.5.2. RILIEVO
“Il rilievo geometrico-strutturale dovrà essere riferito alla geometria complessiva, sia della costruzione, sia degli elementi costruttivi,…
Il rilievo deve individuare l’organismo resistente della costruzione, tenendo anche presenti la qualità e lo stato di conservazione dei materiali e degli elementi costitutivi.
Dovranno altresì essere rilevati i dissesti, in atto o stabilizzati, ponendo particolare attenzione all’individuazione dei quadri fessurativi e dei meccanismi di danno.”
Per conseguire un’adeguata conoscenza delle caratteristiche dei materiali e del loro degrado, ci si baserà sulla documentazione già disponibile, su verifiche visive in situ e su indagini sperimentali.”
CIRCOLARE n. 7 C.S.LL.PP del 21 gennaio 2019
C8.2 CRITERI GENERALI
“E necessario che il progettista espliciti, nei documenti progettuali, le caratteristiche geometriche e strutturali della costruzione e il grado di approfondimento raggiunto dalle indagini.
In generale, la valutazione della sicurezza consiste nell’identificazione delle criticità nei confronti delle azioni considerate, sia non sismiche, come pesi propri, sovraccarichi e azioni climatiche, sia sismiche.”
C8.5.2 RILIEVO
C8.5.2.2 COSTRUZIONI DI CALCESTRUZZO ARMATO O ACCIAIO
“Il rilievo è finalizzato alla definizione sia della geometria esterna, sia dei dettagli di tutti gli elementi costruttivi effettivamente raggiungibili, con funzione strutturale o meno.”
“Nel caso in cui la geometria della struttura sia nota dai disegni originali, deve essere comunque eseguito il rilievo visivo a campione per verificare l’effettiva corrispondenza del costruito ai disegni di progetto.”
C8.5.3 CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEI MATERIALI
C8.5.3.2 COSTRUZIONI DI CALCESTRUZZO ARMATO O ACCIAIO
“Per definire le caratteristiche meccaniche dei materiali è possibile riferirsi anche alle norme dell’epoca della costruzione.”
“Acciaio: la misura delle caratteristiche meccaniche si ottiene, in generale, mediante estrazione di campioni ed esecuzione di prove a trazione fino a rottura con determinazione della tensione di snervamento, della resistenza a rottura e dell’allungamento, salvo nel caso in cui siano disponibili certificati di prova conformi a quanto richiesto per le nuove costruzioni nella normativa dell’epoca di costruzione.”
“Sono ammessi metodi di indagine non distruttiva di documentata affidabilità, ad integrazione di quelli sopra descritti, purchè i risultati siano tarati su quelli ottenuti con prove distruttive.”
Il decreto Ministeriale 17/01/2018 e la circolare n. 7 C.S.LL.PP del 21 Gennaio 2019 evidenziano la necessità di valutare la sicurezza della struttura in caso di:
- Modifiche agli impianti , interventi impiantistici;
- Significativo degradato, decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali;
- Danni prodotti da azioni ambientali , eccezionali , funzionamento anomalo;
- Variazione dei carichi variabili.
La valutazione della sicurezza dovrà fare riferimento ad un rilievo geometrico-strutturale: indagini che definiscano le caratteristiche geometriche e la qualità e lo stato conservativo dei materiali.
DIRETTIVA MACCHINE 2006/42 CE
La Direttiva Macchine 2006/42 CE recepita ed attutata dal Dlgs n. 17/2010 relativa alla sicurezza delle macchine, assimila la “Torrefaro a Corona Mobile”, con particolare riguardo al Sistema di Movimentazione, ad una macchina. E’ compresa:
– L’Unità Elettrica è soggetta a certificazione secondo l’allegato IIA (“macchina”);
– Torre e Sistema sono soggetti a certificazione secondo l’allegato IIB (“assieme di macchine e componenti”) che pone la manutenzione a carico del Proprietario nel rispetto delle istruzioni del Costruttore.